Può capitare di aver prenotato con anticipo un biglietto aereo ma di non poter prendere parte al volo per malattia. La domanda che sorge spontanea è “Posso avere un rimborso del costo del biglietto?”.
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ToggleLa risposta è positiva in alcuni casi
Il passeggero che è stato costretto ad annullare il proprio volo per fatti sopraggiunti non imputabili, può ottenere il rimborso biglietto aereo e delle somme che ha versato. Questi fatti sopraggiunti non imputabili sono rappresentati da imprevisti avvenuti sia al diretto interessato o a persone a lui vicine che gli impediscono di prendere parte al volo e possono essere:
- improvvisa malattia;
- incidente;
- un lutto di un congiunto;
- altri eventi gravi.
Il passeggero che recede dal contratto di viaggio può, dunque, ricevere un rimborso del volo per motivi di salute.
Tuttavia, è sempre consigliabile stipulare un’assicurazione che copra tutte le penali di annullamento del volo perché può capitare, alcune volte, che le compagnie rigettino la richiesta del passeggero di ottenere il rimborso per motivi di salute.
Rimborso senza assicurazione
Anche se, pur in assenza di tale assicurazione, l’art. 945 del Decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005, dice espressamente che la compagnia deve rimborsare l’intero costo del biglietto pagato: “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.
Per poter fare richiesta di rimborso del biglietto aereo per motivi di salute, il passeggero deve provare l’evento che gli ha impedito di imbarcarsi sul volo acquistato.
A seconda del caso, si deve presentare alla compagnia aerea:
- un certificato medico;
- una denuncia di sinistro;
- un’attestazione di decesso.
Il rimborso deve essere richiesto prima della data prevista di partenza ad esempio, via email o via FAX. Nel caso in cui, con il passeggero impedito viaggiassero altri familiari, il rimborso del biglietto spetterebbe anche a loro.