Nel caso l’aereo faccia ritardo, il passeggero ha diritto, in determinati casi, al rimborso del biglietto oltre che alla compensazione pecuniaria e all’assistenza.
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ToggleRimborso biglietto, il regolamento europeo
Secondo il Regolamento Europeo n. 261/2004, in caso di volo in ritardo, le compagnie aeree hanno dei precisi obblighi di assistenza nei confronti dei passeggeri, se si verificano queste condizioni:
- per tutti i voli inferiori o pari a 1500 km, il ritardo deve essere di almeno 2 ore;
- per tutti i voli intracomunitari superiori a 1500 km e per tutti gli altri voli compresi tra 1500 e 3500 km, il ritardo deve essere di almeno 3 ore;
- per tutti gli altri voli, il ritardo deve essere di almeno 4 ore.
L’assistenza consiste in:
- pasti e bevande, per tutta l’attesta;
- sistemazione in albergo, se necessaria;
- trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa;
- due chiamate telefoniche, FAX o email.
Se il ritardo supera le 5 ore, il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso del costo del biglietto. Per quanto riguarda la compensazione pecuniaria, se il volo ha subito un ritardo maggiore di 3 ore, ogni passeggero può ottenere un indennizzo monetario di:
- 250 euro per tutte le tratte inferiori o pari a 1500 km;
- 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiore a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
- 600 euro per le tratte aeree maggiori di 3500 km.
Non è previsto il rimborso
Tuttavia, non è previsto il rimborso o il risarcimento nel caso in cui il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se si fossero prese tutte le misure del caso come allarmi per la sicurezza, scioperi e condizioni meteorologiche avverse cioè tutte quelle circostanze che non dipendono dalla volontà del vettore.
Inoltre, non si ha diritto al risarcimento nel caso di passeggeri che viaggiano a titolo gratuito.